Capo IV
Art. 44 ter
Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate
In vigore dal 4 ott 2024
1. Fermo quanto previsto dall', nei casi di violazioni di cui agli , si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-44-ter