Titolo I›Capo I
Art. 9 sexies
Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato
In vigore dal 5 apr 2025
1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici previsti dall', comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.
2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all', comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
a) 30 per cento, per il SOAC di livello base;
b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio;
c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all', comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 2.
4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all', comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall', comma 1, e dall', comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-9-sexies