Capo II
Art. 26 bis
Rilascio dell'autorizzazione
In vigore dal 5 apr 2025
1. I soggetti di cui all', commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia medesima.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata o, se rilasciata, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:
a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.
5. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.
6. Al fine della gestione dell'accisa sul gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto di cui all', comma 7, lettera a), determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.
7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 6 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-26-bis