Titolo ICapo I

Art. 9 quinquies

Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

In vigore dal 5 apr 2025
1. (L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all' in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili: a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa; b) l'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale; d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria; e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative. 3. Ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività di impresa del soggetto istante. 4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all', comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta. 5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all', comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4. 6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-9-quinquies

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