Titolo I›Capo I
Art. 9 ter
Soggetto obbligato accreditato
In vigore dal 5 apr 2025
1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli , comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato.
2. Il SOAC può avvalersi:
a) dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall', comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli , comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all', comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-9-ter