Titolo I›Capo I
Art. 1
AbrogatoArt. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*) Ambito applicativo e definizioni
In vigore dal 14 dic 1995 al 31 mar 2010
( ed , commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*
Ambito applicativo e definizioni
1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise;
b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
c) prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto "soggetto" od "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attivita economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;
i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) si intende per "Unione europea" o "territorio della Unione europea" il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a):
1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.
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(*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-1