Capo II
Art. 26 quater
Altre disposizioni
In vigore dal 5 apr 2025
1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:
a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato;
c) comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all', comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-26-quater