Titolo ICapo I

Art. 9 bis

Speditore certificato.

In vigore dal 14 dic 2021
1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato è attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati. 2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di: a) iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati; b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all', comma 3; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate. 3. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attività economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti. 4. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 2, lettera a) nonché gli obblighi che lo speditore certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati. 5. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell' su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-9-bis

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