Capo II

Art. 24

Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 1 giu 2007
Impieghi agevolati ( D.L. n. 331/1993) 1. Ferme restando le disposizioni previste dall' e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-24

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