Capo II
Art. 24
Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993)
In vigore dal 1 giu 2007
Impieghi agevolati
( D.L. n. 331/1993)
1. Ferme restando le disposizioni previste dall' e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-24