Art. 39 ter
Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati .
In vigore dal 4 ott 2024
(Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).
1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all', comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all', comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all', comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti... parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all', comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39-ter