Art. 39 septies
Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori .
In vigore dal 1 apr 2010
(Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori).
1. L'aggio ai rivenditori di cui all' della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39-septies