Art. 39 sexies

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto .

In vigore dal 13 lug 2011
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all' ovvero dal rappresentante fiscale di cui all', comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta. Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all' del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

Note all'articolo

  • Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera cc-bis)) che "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39-sexies

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