Art. 39 undecies
Vigilanza .
In vigore dal 14 dic 2021
(Vigilanza).
1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39-undecies