Art. 39 quater

Tariffe di vendita .

In vigore dal 1 gen 2025
(Tariffe di vendita). 1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli , commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall' è stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. 3. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. 4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39-quater

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