Capo II

Art. 24 bis

Denaturazione dei prodotti energetici.

In vigore dal 1 giu 2007
1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane. 2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-24-bis

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