Capo II
Art. 24 bis
Denaturazione dei prodotti energetici.
In vigore dal 1 giu 2007
1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-24-bis