Accordo pagamento
Art. 2
In vigore dal 13 lug 1948
A meno che le parti interessate non stabiliscano differentemente
nei singoli contratti, i pagamenti per la consegna delle merci in conformità al presente accordo saranno effettuati mediante apertura di credito da disporsi da parte del compratore in favore del venditore, nel paese o nella zona di quest'ultimo utilizzabile contro documenti, secondo le condizioni previste dall'apertura di credito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-2