Accordo pagamento

Art. 7

In vigore dal 13 lug 1948
Il presente accordo entrerà in vigore il 1 luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 1947. Qualora l'accordo commerciale non venisse prorogato per un ulteriore periodo di tempo, le disposizioni del presente accordo di pagamento si applicheranno a tutte le obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi durante il periodo di validità dei menzionati accordi, firmati in data odierna, e fino a che le stesse non siano state portate a termine. Appena possibile verranno pubblicate le norme del Ministero del commercio estero e dell'Ufficio italiano dei Cambi per la regolamentazione, rispettivamente, degli scambi commerciali e dei relativi pagamenti sia con la Zona anglo-americana che con la Zona sovietica. N.B. - Coloro che sono in possesso del volume "Accordi commerciali e di pagamento conclusi dall'Italia nel dopoguerra" vorranno inserire il testo degli, accordi suddetti nel capitolo Germania.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-7

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