Accordo pagamento
Art. 3
In vigore dal 13 lug 1948
Alla fine di ogni trimestre (30 settembre-31 dicembre, ecc.) gli
Istituti procederanno all'accertamento del saldo dei rispettivi conti. Il debito risultante a carico di una delle due parti, in dipendenza delle operazioni contabilizzate fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di chiusura, e non compensato alla data della chiusura stessa, sarà pagato, su richiesta dell'Istituto creditore a una banca da designarsi dal medesimo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Il pagamento del saldo debitore sarà effettuato in dollari U. S.
A. o, di comune accordo tra le parti, in altra divisa libera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-3