Accordo commerciale
Art. 4
In vigore dal 13 lug 1948
L'Amministrazione militare sovietica o le persone fisiche e
giuridiche dalla stessa autorizzate da una parte, e le persone fisiche e giuridiche italiane, dall'altra, possono concludere contratti per la fornitura di merci non previste dal presente accordo sotto l'osservanza delle norme vigenti, rispettivamente, nella Zona sovietica e in Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-4