Accordo commerciale

Art. 5

In vigore dal 13 lug 1948
L'esportazione delle merci indicate nella lista A, di cui all', e di quelle indicate nella lista B, di cui all' del presente accordo, sarà effettuata in base a contratti conclusi tra il Dipartimento del commercio estero dell'Amministrazione militare sovietica in Germania o organizzazioni e ditte della Zona sovietica di occupazione in Germania, autorizzate dal detto Dipartimento, e le ditte e organizzazioni italiane alle quali siano state rilasciate le relative licenze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-5

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