Accordo pagamento

Art. 4

In vigore dal 13 lug 1948
Se in qualsiasi momento il saldo dei conti dovesse superare l'importo di dollari U. S. A. 150.000 le eccedenze su tale limite dovranno essere regolate immediatamente in dollari U. S. A.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-4

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