Accordo commerciale
Art. 6
In vigore dal 13 lug 1948
Le merci in esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in
Germania e quelle in importazione dall'Italia saranno consegnate franco vagone alla stazione di frontiera germanica.
Il presente accordo entrerà in vigore il 1 luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 1947.
Qualora lo stesso non venisse prorogato per un ulteriore periodo di
tempo, le disposizioni ivi contenute si applicheranno alle obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi a che le stesse non siano state portate a termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-6