Accordo pagamento

Art. 5

In vigore dal 13 lug 1948
Le disposizioni del presente accordo si applicano: a) al pagamento delle merci esportate ai sensi degli dell'accordo commerciale firmato in data odierna; b) al pagamento delle spese di trasporto e di assicurazione, di noli e altre spese del genere; c) a tutte le altre spese inerenti alle operazioni commerciali; d) ad altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-5

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