Accordo pagamento
Art. 6
In vigore dal 13 lug 1948
La "Garantie und Credit Bank" di Berlino e l'Ufficio italiano dei Cambi in Roma stabiliranno di comune accordo le modalità tecniche relative ai pagamenti da effettuarsi in applicazione del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ap-6