Allegato C(1)
Art. 4
In vigore dal 13 lug 1948
Il 30 settembre, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno si
procederà all'accertamento del saldo del conto. La parte del saldo così accertato, corrispondente a partite registrate due mesi o più prima della data di chiusura e non ancora compensato diverrà pagabile in contante.
Tali importi dovranno essere regolati immediatamente su richiesta, ad opzione della parte creditrice, o in dollari U. S. A. o in lire sterline al tasso di cambio di dollari 4.03 per una sterlina.
In tutti i casi tale opzione dovrà essere esercitata mediante
notifica alla debitrice nei 30 giorni precedenti la data del pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-4-2