Allegato C(1)

Art. 4

In vigore dal 13 lug 1948
Il 30 settembre, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno si procederà all'accertamento del saldo del conto. La parte del saldo così accertato, corrispondente a partite registrate due mesi o più prima della data di chiusura e non ancora compensato diverrà pagabile in contante. Tali importi dovranno essere regolati immediatamente su richiesta, ad opzione della parte creditrice, o in dollari U. S. A. o in lire sterline al tasso di cambio di dollari 4.03 per una sterlina. In tutti i casi tale opzione dovrà essere esercitata mediante notifica alla debitrice nei 30 giorni precedenti la data del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-4-2

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