Art. 1
In vigore dal 13 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Berlino, tra il Governo italiano e le Amministrazioni militari sovietica e anglo-americana di occupazione in Germania:
a) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947;
b) Accordo di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947;
c) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947;
d) Accordo provvisorio di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-rd-1