Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Berlino, tra il Governo italiano e le Amministrazioni militari sovietica e anglo-americana di occupazione in Germania: a) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947; b) Accordo di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947; c) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947; d) Accordo provvisorio di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947.
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