Allegato C(1)
Art. 5
In vigore dal 13 lug 1948
Se in qualsiasi momento il saldo del conto dovesse superare
l'importo di dollari U. S. A. 500.000 l'eccedenza oltre tale limite diverrà pagabile in contanti, e tale pagamento avrà luogo secondo le modalità di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-5-2