Allegato C(1)
Art. 5
18 / 20In vigore dal 13 lug 1948
Se in qualsiasi momento il saldo del conto dovesse superare
l'importo di dollari U. S. A. 500.000 l'eccedenza oltre tale limite diverrà pagabile in contanti, e tale pagamento avrà luogo secondo le modalità di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-5-2