Art. 2

In vigore dal 13 lug 1948
Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947, per gli Accordi di cui alle lettere a) e b) e dall'11 luglio 1947 per gli Accordi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 55. - FRASCA
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