Art. 2
In vigore dal 13 lug 1948
Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947, per gli Accordi di cui alle lettere a) e b) e dall'11 luglio 1947 per gli Accordi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 55. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-rd-2