Accordo commerciale

Art. 3

In vigore dal 13 lug 1948
Le liste A e B, di cui agli del presente accordo, comprendono le merci che interessano le due parti e che, attualmente, sono disponibili per l'esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in Germania e, rispettivamente dall'Italia. Le liste in questione possono essere ampliate di comune accordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-3

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