Accordo commerciale
Art. 3
In vigore dal 13 lug 1948
Le liste A e B, di cui agli del presente accordo,
comprendono le merci che interessano le due parti e che, attualmente, sono disponibili per l'esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in Germania e, rispettivamente dall'Italia.
Le liste in questione possono essere ampliate di comune accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-3