Accordo commerciale

Art. 2

In vigore dal 13 lug 1948
Il Governo italiano faciliterà in tutti i modi la esportazione dall'Italia verso la Zona sovietica di occupazione in Germania delle merci di cui alla lista B. Per sua parte l'Amministrazione militare sovietica faciliterà l'emissione delle necessarie licenze d'importazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885#art-ac-2

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