Art. 4
Accordo commerciale

Art. 4

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In vigore dal 13 lug 1948
L'Amministrazione militare sovietica o le persone fisiche e giuridiche dalla stessa autorizzate da una parte, e le persone fisiche e giuridiche italiane, dall'altra, possono concludere contratti per la fornitura di merci non previste dal presente accordo sotto l'osservanza delle norme vigenti, rispettivamente, nella Zona sovietica e in Italia.
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