Capo II

Art. 21

Abrogato

Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi: a) di età non superiore a 28 anni; b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale. 2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento. 3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono: a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso; b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso; c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi. 4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 5. Al personale di cui al comma 4 e a quello già reclutato ai sensi dell', commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all', comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. Le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente. 7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. 8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40: a) all', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse; b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 1) all', comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse; 2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-21

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