Art. 4

In vigore dal 25 apr 2026
Zone a vigilanza rafforzata, ((adeguamento e)) potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche 1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonchè nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza» ((;)) . 2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai ((commi da 1 a 3)) , il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all', comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato , comma 1. 3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»; b) all': 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: « ((, e commi 2 e 3-bis)) , secondo periodo»; ((2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ad una o più aree di cui all'" sono inserite le seguenti: ", commi 1 e 3" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all', comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto ")) ; 3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all', comma 3-bis, la durata del divieto ((di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate)) , nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo ((9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza)) .»; 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. ((Nei confronti di coloro)) che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli , terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, ((lettere)) c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza ((,il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno)) . ((Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo)) .»; 5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»; 6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, ((terzo comma,»)) e la parola «commesso» è sostituita dalla seguente: «commessi». b-bis) ((all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-4

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