Art. 3

In vigore dal 25 apr 2026
Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, ((dopo la parola)) : «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»; b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: « ((dell'articolo 628)) » sono sostituite dalle seguenti: « ((degli articoli 628)) » e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»; c) ((all'articolo 624-bis: 1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene"; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"; 3) alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola: "e" è sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo le parole: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: "e furto con destrezza in casi particolari")) ; d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente: «Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio ((.)) . ((Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.)) Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»; e) all'articolo 648, primo comma, le parole: « ((dell'articolo 628)) » sono sostituite dalle seguenti: « ((degli articoli 628)) » e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,» ((.)) 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, ((dopo la parola)) : «617-sexies,» ((è inserita la seguente)) : «628-bis,»; b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((è inserita la seguente)) : «628-bis,». 3. All', comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonchè al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale». 4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((è inserita la seguente)) : «628-bis».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-3

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