Capo I
Art. 3
Abrogato3 / 33Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
c) all'articolo 624-bis, al secondo comma, dopo le parole: «strappandola di mano o di dosso alla persona» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità» e, conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»;
d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente:
«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole: «617-sexies,» sono inserite le seguenti: «628-bis,»;
b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis,».
3. All', comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale».
4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti:
«628-bis».
Storico versioni
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