Capo I
Art. 2
AbrogatoDisposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. All' del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All' della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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