Art. 5
In vigore dal 25 apr 2026
Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti
1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico
((delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,))
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
1-bis.
((All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale".))
1-ter.
((Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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