Art. 5 · Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti
Capo I

Art. 5

Abrogato5 / 33

Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
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