Art. 6
In vigore dal 25 apr 2026
Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana
1. All', comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».
2. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.
3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.».
4. All', comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni,
((comprese))
l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'
(())
, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonchè ai limiti di cui all', commi 557,
((557-quater))
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all', comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,
((...))
limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del
((testo unico di cui al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
((previa autorizzazione))
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155
((, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico))
, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259,
((comma 6, del suddetto testo unico».))
5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota
((percentuale dei proventi delle sanzioni))
amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del
((predetto codice, di cui al))
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all', comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del
((codice di cui al))
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all', comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,
((...))
limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del
((testo unico di cui al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
((previa autorizzazione))
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155
((, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico))
, in deroga all'articolo 259,
((comma 6, del suddetto testo unico))
.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari
((...))
complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro
((,))
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 25 milioni di euro
((,))
mediante corrispondente versamento
((all'entrata del bilancio dello Stato))
di quota parte delle somme di cui all', comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo ;
c) quanto a 3 milioni di euro
((,))
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis.
((All' del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"))
.
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