Capo II
Art. 23
Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria
In vigore dal 25 feb 2026
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall', comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-23