Art. 27-bis

In vigore dal 25 apr 2026
(( (Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).)) 1. ((All' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all', comma 3, del medesimo decreto")) .
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