Capo II

Art. 18

Abrogato

Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. All', comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»; b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»; c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)»; d) dopo la lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente: «c-sexies). Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2027 secondo i seguenti criteri: 1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»; e) la lettera r-bis) è sostituita dalla seguente: «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»; f) dopo la lettera ll-bis) è aggiunta la seguente: «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982». 2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) dell', comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati di un numero massimo di canditati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente. 3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035. 5. È autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all', comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo