Art. 17
In vigore dal 8 ago 2026
Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato
1. L' della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:
« - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell' della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purchè gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis.
((Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.))
4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonchè i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-17