Art. 16

In vigore dal 25 apr 2026
Interventi in materia di permessi 1. All' della ((legge 26 luglio)) 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»; b) ((il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato")) ; b-bis) ((al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma")) . 2. All'-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»; b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».
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