Capo II

Art. 19

Abrogato

Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato. 3. In deroga all'articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. 4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente. 5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3. 6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno». 7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
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