Art. 19-bis
In vigore dal 25 apr 2026
(( (Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato).))
1.
((All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 1, le parole: "cinque per cento della dotazione organica" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza";))
b)
((al comma 4, le parole: "non superiore al triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quadriennio";))
c)
((dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica"))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-19-bis