Capo II
Art. 14
AbrogatoTutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;
b) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1., del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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