Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 25 apr 2026
Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»; b) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, ((comma 1-bis.1)) , del codice di procedura penale.». 2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((,)) ». 2-bis. ((All', comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre 2026")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-14